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Associazione in partecipazione

Il codice civile regola le associazioni tra una persona e un imprenditore, in cui è prevalente l’apporto, in genere finanziario, dell’associato.
Ma nella realtà economica nazionale e internazionale hanno oggi grande importanza gli accordi di collaborazione tra le imprese, che si propongono di realizzare sinergie nei campi della ricerca, degli approvvigionamenti della logistica, della produzione e della distribuzione.
Le associazioni in partecipazione tra più imprenditori sono dette reciproche; in questo caso non è più possibile la distinzione tra associante e associato, in quanto tutti i partecipanti al contratto operano e collaborano per un fine comune.
I contratti di associazione possono riguardare uno o più affari oppure le operazioni di un periodo amministrativo intero.
Con tale contratto tra imprenditori, i medesimi integrano vicendevolmente le capacità tecniche, economiche e finanziarie delle proprie imprese, aumentando le possibilità di approvvigionarsi favorevolmente eliminando i rischi dell’attività svolta. Questo tipo di contratto è utilizzato da piccole e medie imprese per l’elasticità che offre rispetto ad altre forme di comune gestione dell’impresa.
Solitamente uno degli imprenditori è considerato gerente dell’associazione (impresa-guida).
Le associazioni in partecipazione di solito hanno una durata temporanea e consentono alle aziende associate una maggiore elasticità di gestione e la possibilità di partecipare alla realizzazione di contratti che singolarmente non possono sostenere.
Nel campo internazionale questi raggruppamenti di imprese sono frequenti e regolati per legge (non di rado si ricorre alla joint venture).

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