È titolo rappresentativo della proprietà delle merci trasportate via mare. È emessa da chi ne ha l’autorità in nome e per conto dell’armatore. È documento firmato dal capitano della nave e dal medesimo stilato in tre copie di cui una rimane al mittente/caricatore, una al capitano della nave e la terza è inviata al destinatario/ricevitore, che dovrà esibirla per ottenere la consegna delle merci. La polizza di carico è un titolo all’ordine e quindi può essere trasferita mediante girata ancor prima dell’arrivo della nave, ciò permette di trasferire la proprietà della merce poco dopo la partenza della merce e consente di smobilizzare il credito e di realizzarlo già all’indomani della partenza, non solo attraverso l’individuazione di un compratore che paga in contanti, ma anche attraverso un finanziamento bancario (apertura di credito disposta dal compratore a favore del venditore in modo irrevocabile e confermato).
Al termine del viaggio la merce può essere consegnata al destinatario/ricevitore soltanto se quest’ultimo è in grado di mostrare una copia del documento che nel frattempo gli è stata spedita dal venditore e se il pagamento è stato effettuato o se sia stato raggiunto un accordo per il pagamento.
Documenti analoghi, con alcune differenze giuridiche, si hanno per il trasporto via terra e per quello aereo.
Quando la merce è destinata a più ricevitori situati in porti diversi in sostituzione dell’unica polizza di carico (non frazionabile) vengono rilasciati tanti documenti quanti sono i ricevitori, aventi la stessa funzione della polizza di carico, che si chiamano ordini di consegna (v. delivery order)
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